Lo Statuto


TITOLO I: CARATTERISTICHE DELL’ASSOCIAZIONE

Art.1 - E’costituita un’Associazione a carattere e finalità esclusivamente religiosa, sotto la denominazione di “Congregazione Cristiana Evangelica” con sede in Messina – Via G. Arenaprimo N° 27 – Villagio Aldisio – in forza di quanto disposto dall’art. 19 della Costituzione della Repubblica Italiana. L’Associazione è basata sul volontariato, non ha scopo di lucro ed è retta dal presente Statuto.

Art.2 – L’Associazione si prefigge di:

a) divulgare l’Evangelo di Cristo, come insegnato dalle Sacre Scritture;

b) tenere riunioni, sia in privato che in pubblico, per la lettura della Bibbia e relativa meditazione ed il servizio di culto a Dio, con i seguenti articoli di fede:

‐ Crediamo ed accettiamo l’intera Bibbia come Parola ispirata da Dio, unica, infallibile ed autorevole regola di fede e di condotta;

‐ Crediamo in un Solo Dio. Crediamo nel Padre eterno, Onnipotente, Creatore di tutte le cose; nel Signore Gesù Cristo Suo Unigenito Figlio e nello Spirito Santo.

‐ Crediamo che la salvezza dell’anima si ottenga per grazia, mediante la fede in Cristo Gesù;

‐ Crediamo che la purificazione dal peccato si ottenga unicamente per mezzo del Sangue di Cristo Gesù;

‐ Crediamo nel ravvedimento e nella rigenerazione per opera dello Spirito Santo;

‐ Crediamo nei segni che accompagnano la fede dei credenti, come le guarigioni dalle infermità e le potenti operazioni;

‐ Crediamo nel Battesimo dello Spirito Santo con l’evidenza iniziale del parlare in nuove lingue;

‐ Crediamo nel Battesimo in acqua da praticare per immersione nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, a quanti lo richiedono;

‐ Crediamo nella celebrazione della Santa Cena mediante il pane azzimo ed il vino, da partecipare a tutti i credenti.

‐ Crediamo nella resurrezione dei morti;

‐ Crediamo nel ritorno visibile di Cristo Gesù sulla terra;

c) istituire, costituire e gestire case per orfani, per fanciulli, per gli anziani. Istituire scuole e centri culturali a tutti i livelli e quanto altro possa essere utile per promuovere e gestire istituzioni di carattere sociale, senza scopo di lucro ed a carattere unicamente mutualistico: L’Associazione, per quanto riguarda il servizio di volontariato, stabilisce di rifarsi a quanto prescritto dagli articoli della Legge n° 266 dell’11.08.1991 e successive modificazioni.

Art.3 – L’Associazione può compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili e necessarie per il raggiungimento del fine di cui agli articoli precedenti.

Art.4 – L’Associazione può vendere i beni immobili acquisiti solo ed esclusivamente:

a) per l’acquisto di altri beni immobili che migliorino le capacità ricettive dei primi, ed assolvano una funzione migliorativa nel raggiungimento dello scopo sociale;

b) quando l’immobile in questione viene considerato inadeguato per assolvere il compito prefisso dal presente Statuto e l’Associazione ne ha la necessità finanziaria di potenziare le proprie strutture per il servizio comunitario ed il raggiungimento dello scopo oggetto dell’attività.

Art.5 – L’Associazione può istituire sedi secondarie e locali di riunione in tutto il territorio nazionale ed estero.

TITOLO II: SOCI

Art 6 – I soci si distinguono in “Soci Responsabili” e “Soci ordinari”.

Art.7 – Possono essere soci tutti i cittadini italiani o stranieri di sentimenti e comportamenti simili a quelli descritti all’Art. 2 del presente Statuto.

Art.8 – L’Ammissione di nuovi Soci avviene secondo le modalità stabilite dall’art. 11 lett. d) del presente Statuto.

Art.9 – E’ diritto di ogni socio partecipare alla vita associativa, a tutte le iniziative organizzate dall’Associazione ed a quant’altro possibile nella forma e nei limiti del presente Statuto. E’ diritto/dovere di ogni Socio vigilare sul funzionamento e svolgimento dell’attività associativa.

TITOLO III: ORGANI ASSOCIATIVI

Art.10 – L’Associazione è composta:

a) dal Collegio degli Anziani, come unico organo direttivo responsabile;

b) da un Consiglio Direttivo (CDA) costituito da almeno 3 Anziani.

c) da un organo coadiutore del Collegio degli Anziani denominato Collegio dei Diaconi le cui funzioni sono definite dal regolamento interno;

d) da un organo associativo costituito dall’Assemblea del Popolo.

Art.11 – Collegio degli Anziani

Il Collegio degli Anziani è l’unico organo responsabile dell’attività religiosa,amministrativa e legale dell’Associazione di fronte alla legge. Ad esso sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, di rappresentanza negli affari generali e di firma degli atti sociali, delegando uno o più membri del Collegio, specificandone i limiti ed i poteri.

La sua funzione, inoltre è di:

a) guidare e rappresentare la comunità, quali Ministri di culto;

b) consigliare, insegnare ed ammaestrare l’Assemblea intorno ai problemi spirituali ed alla dottrina cristiana;

c) officiare i servizi di culto anche alternandosi tra loro nella Presidenza e nella Predicazione della Parola di Dio;

d) eleggere altri componenti da inserire nel Collegio stesso, dopo averne riconosciuto le doti di Servi di Dio in conformità alla Sacra Scrittura ( ITim. 3:1‐7; Tito 1:5‐9) e dietro rivelazione di Dio o ispirazione dello Spirito Santo;

e) celebrare i matrimoni ai sensi dell’Art. 20 del R.D. n° 289 del 28.02.1930, previa autorizzazione governativa;

f) visitare gli ammalati, i carcerati, i bisognosi, nel luogo della loro dimora fissa o temporanea;

g) compiere ogni altra azione confacente con la qualifica di Ministro di Culto.

h) approvare i bilanci economici annuali, entro il 30 giugno di ogni anno;

i) delegare alla firma per la stipula di atti di straordinaria amministrazione.

j) deliberare sulla modifica degli articoli del presente Statuto;

k) deliberare sulla figura e funzione dei diversi Collaboratori le cui mansioni sono definite nel regolamento interno.

l) Nominare i componenti del Consiglio direttivo;

m) Approvare il regolamento interno e le sue successive modifiche;

n) Costituire dei gruppi di lavoro, fra gli anziani stessi, stabilendone i compiti e le funzioni.

Il numero dei componenti il Collegio degli Anziani (o Ministri di Culto) è indefinito. Detto numero può essere incrementato secondo le disposizioni contenute nel presente articolo, o diminuito secondo le disposizioni dell’Art. 14) del presente Statuto. Il Collegio dura in carica permanentemente, salvo le condizioni predette. Alla data odierna il Collegio, che riveste la qualifica di Soci responsabili, è composto dai nominativi iscritti nel Libro degli associati. Il Collegio si intende validamente costituito per le delibere di ordinaria amministrazione con la partecipazione dei ¾ i componenti del Collegio. Sono ammesse le deleghe fra gli Anziani. Ogni Anziano ha diritto ad un solo voto. Per la straordinaria amministrazione la delibera sarà valida se approvata all’unanimità. Per la ordinaria amministrazione se approvata con almeno i ¾ dei voti dei componenti il Collegio.

Il Collegio degli Anziani può affidare la gestione dell’ordinaria amministrazione al Consiglio Direttivo (CDA) definendone i compiti e i poteri. Il CDA è composto da un Presidente, da un Delegato e da un Tesoriere.

Art.12 – Consiglio Direttivo (CDA)

Il Consiglio Direttivo è formato da almeno 3 Anziani. e dura in carica 3 anni e comunque fino al rinnovo delle cariche. Il Collegio degli Anziani ravvisata la necessità, può tuttavia revocarlo in qualsiasi momento e/o passare alle nuove nomine. Al termine del mandato i componenti del CDA possono essere riconfermati.

Il CDA ha il compito di:

a) deliberare sulle questioni riguardanti l’attività ordinaria, definita nel regolamento interno, eseguendo le direttive del Collegio degli Anziani;

b) predisporre i rendiconti finanziari consuntivi e morali e i programmi di massima delle attività chiesastiche, da presentare al Collegio degli Anziani entro il 30 aprile di ogni anno;

c) deliberare su quant’ altro sottoposto al sue esame dal Presidente;

d) riunirsi almeno una volta al mese;

e) relazionare ogni 6 mesi il Collegio degli Anziani sul proprio operato.

Il CDA può avvalersi della collaborazione di tipo consultivo anche di professionisti e terzi qualificati, su mandato ed approvazione da parte del Collegio degli Anziani.

Funzioni dei Membri del Consiglio Direttivo

a) Presidente: Convoca il CDA, tiene i verbali, prepara l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, sottopone al CDA le eventuali iniziative da intraprendere, propone programmi di natura sociale e spirituale, rappresenta la Congregazione sia nei confronti delle Autorità Governative che nei confronti delle Associazioni Religiose, partecipa a incontri e dibattiti come portavoce del Collegio degli Anziani. Il Presidente firma gli Atti legali dell’Associazione.

b) Delegato: Rappresenta l’Associazione firmando gli atti amministrativi, finanziari e contabili che il CDA delibera;

c) Il Tesoriere: Tiene aggiornato la contabilità conservando la relativa documentazione, redige i rendiconti finanziari, ha la responsabilità della esistenza di cassa e patrimoniale nonché di ogni documento contabile.

Art.13 – Diaconi

I Diaconi sono coloro che coadiuvano e rappresentano gli Anziani in seno alla Comunità nei confronti dell’Assemblea del Popolo, per tutto ciò che riguardano le attività sociali e organizzative. Ad essi è devoluto il compito della cura e della sovvenzione dei bisognosi, nonché del mantenimento dell’ordine durante le riunioni di Culto e della manutenzione ordinaria degli stessi locali nei limiti indicati nel regolamento interno. I Diaconi che operano nelle singole Comunità costituiscono un Collegio Diaconale locale. Per ogni Comunità è nominato un rappresentante per la formazione del Collegio Diaconale Generale. I Diaconi vengono eletti direttamente dal Collegio degli Anziani dopo averne riconosciuto le doti di Servi di Dio in conformità alla Sacra Scrittura ( I Tim. 3:8‐10; Atti 6:3) e dietro rivelazione di Dio o ispirazione dello Spirito Santo. Il numero dei componenti il Collegio Diaconale è indefinito. Alla data odierna i nomi dei Diaconi sono riportati delibere del Collegio degli Anziani.

Art.14 – “Assemblea del Popolo”

L’Assemblea del Popolo è costituita da tutte le persone fisiche che vogliono e decidono liberamente di partecipare alle riunioni e di aderire ai principi di fede enunciati dall’Art. 2 del presente Statuto. I facenti parte dell’Assemblea del Popolo non possono vantare alcun diritto di proprietà sui beni acquistati dall’Associazione né hanno obbligo legale nei confronti della stessa, né hanno diritto a voto per quanto riguarda l’amministrazione della Associazione. Alla data odierna l’Assemblea del Popolo” è composta da tutti i partecipanti alla vita religiosa della comunità.

Art.15 – Ogni singolo componente il Collegio degli Anziani e dei Diaconi ed ogni Associato può essere espulso dall’Associazione solo per delibera unanime del Collegio degli Anziani ad esclusione “chiaramente” dell’Anziano da espellere se di tale si tratta.Tale espulsione può avvenire:

a) per professione di fede contraria a quanto disposto dall’Art. 2 dello Statuto;

b) per comportamento contrario alla morale Cristiana Evangelica.

TITOLO IV: FINANZE E PATRIMONIO

Art.16 – Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Art.17 – L’Associazione assolverà i propri compiti e farà fronte ai propri obblighi mediante:

a) i versamenti volontari dei Soci;

b) gli atti di delibera dei Terzi in genere;

c) i contributi di Pubbliche Amministrazioni, Istituti di credito, Enti Pubblici e Privati;

d) le donazioni e lasciti in genere;

e) il finanziamento dell’attività istituzionale tramite il reddito scaturito da attività commerciali marginali.

Art.18 – Il patrimonio attuale della Congregazione è composto dai beni acquisiti fino alla data odierna e descritti nel libro dei “Beni Patrimoniali”.

Art.19 – I contributi degli associati ed i beni acquisiti con questi contributi costituiscono il fondo comune della Associazione. I singoli associati non possono chiedere la suddivisione del fondo comune né pretendere la quota in caso di recesso. In caso di morte la quota non è trasferibile agli eredi.

Art.20 – Nessun compenso sarà elargito al Collegio degli Anziani, dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Diaconi né ad alcun associato per l’opera svolta in seno alla Comunità.

TITOLO V: NORME FINALI

Art.21 – La durata della Congregazione è stabilita fino al 31.12.2100 e può essere prorogata tramite delibera unanime del Collegio degli Anziani.

Art.22 – Non può essere disposta la liquidazione anticipata della Congregazione.

Art.23 – In caso di liquidazione della Associazione i beni che costituiscono il fondo saranno devoluti ad altra organizzazione designata dal Collegio degli Anziani, che abbia però finalità e credo similari alla presente Congregazione.

Art.24 – Il Presidente del CD è delegato alla trascrizione del presente statuto e di tutte le altre modifiche che interverranno nella vita della Congregazione e che saranno deliberate dal Collegio degli Anziani.

Art.25 – Il presente Statuto, modifica e annulla quello annesso all’atto costitutivo del 28.01.1967 a Rogito Notar Giovanbattista Schirò, di Messina, Repertorio n° 37492 – Raccolta 5427 e successive modificazioni, quello approvato in data in data 17.12.1983 – Registrato il 03.01.1984 al n° 71 Mod. III e quello approvato in data 05.03.1995 e registrato al n° 1968 il 04.05.1995.

Art.26 – Per quanto altro non disposto espressamente nel presente Statuto, si fa richiamo alle norme del Codice Civile.